J'Accuse del 30 ottobre 2026 Riflessioni sociologico-giuridiche sulla «Cittadinanza Selettiva» nel dibattito televisivo contemporaneo

Riflessioni sociologico-giuridiche sulla «Cittadinanza Selettiva» nel dibattito televisivo contemporaneo






L’intervento del giornalista Italo Bocchino nella trasmissione Piazzapulita condotta da Corrado Formigli (La7), offre un vivido spaccato della semantica ideologica della destra di governo contemporanea, delineando una vera e propria gerarchizzazione antropologica e giuridica del concetto di civis. [1]
Nel discorso analizzato, il corpo sociale dello Stato viene diviso in due macro-categorie ben distinte:
1. L’aristocrazia biologico-statutaria (Ius Sanguinis)
Secondo tale visione, la "vera" italianità si trasmette quasi misticamente per via ematica. Il quadro normativo di riferimento viene individuato nella Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), la quale ha storicamente blindato lo ius sanguinis come pilastro cardine dell'ordinamento italiano, relegando l'acquisizione per nascita sul territorio (ius soli) a casi del tutto residuali. È quantomeno ironico notare come un impianto normativo concepito in epoca post-ideologica venga oggi utilizzato quale baluardo di una sorta di "purezza" identitaria pre-moderna, dove il passaporto non certifica un patto costituzionale di cittadinanza, ma un pedigree.
2. La cittadinanza condizionata e revocabile (La fattispecie "Anti-Maranza")
La seconda categoria comprende i figli degli immigrati nati o cresciuti sul suolo nazionale. Per costoro, la cittadinanza non è un diritto inalienabile, bensì una concessione precaria e revocabile al verificarsi di condotte ritenute "indegne". Il discorso si inserisce perfettamente nel solco del recente dibattito sul Disegno di Legge "anti-maranza" proposto dalla Lega e sostenuto dalla coalizione di governo. Questo impianto normativo mira a introdurre cause ostative e revoche automatiche della cittadinanza per i neo-maggiorenni o stranieri macchiatisi di reati gravi (come lo spaccio o reati di allarme sociale). [1, 2, 3, 4]
In questa narrazione, il termine gergale "maranza" compie un salto quantico: da stereotipo sociologico giovanile a vera e propria categoria giuridica penalizzante, evocando una caccia all'uomo retorica che ricorda le propagande di regimi passati, tese a individuare un nemico interno su cui canalizzare il risentimento popolare.
La collisione con il Diritto Internazionale e Costituzionale
Il tentativo di privare di diritti o creare cittadini di "serie B" sulla base dell'origine etnico-religiosa (con particolare focus discriminatorio sulle comunità di origine araba e islamica) si scontra frontalmente con l'architettura giuridica faticosamente edificata nel secondo dopoguerra:
  • Costituzione della Repubblica Italiana: L'Articolo 3 sancisce la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, lingua o religione. L'Articolo 22, inoltre, vieta espressamente la privazione della cittadinanza per motivi politici, una norma di salvaguardia inserita dai Padri Costituenti proprio per evitare il ritorno delle persecuzioni e delle revoche ad personam tipiche del Ventennio fascista.
  • Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948): L'Articolo 15 stabilisce chiaramente che "Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza" e che "Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza".
  • Diritto Internazionale delle Minoranze: La Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Consiglio d'Europa, 1995) impegna gli Stati a contrastare ogni forma di discriminazione e a promuovere la piena uguaglianza.
Conclusione ironico-strutturale
Siamo di fronte a un paradosso storico e culturale di pregevole fattura. Esponenti politici e opinionisti che portano nel proprio stesso nome di battesimo il richiamo a una retorica nazionalistica d'altri tempi si ergono a severi doganieri dell'identità patria.
La miopia di tale approccio risiede nel non comprendere che i giovani gridano nelle strade non per carenza di "sangue italico", ma per assenza di futuro, precarietà strutturale e una sistematica esclusione sociale inflitta da classi dirigenti arroccate nei palazzi. Se c'è un degrado dei costumi democratici, esso non va cercato nelle periferie delle città, ma nelle stanze istituzionali, laddove si confonde il diritto con l'arbitrio e si usa la libertà d'espressione – conquistata col sangue dei partigiani – per tentare di sopprimere la libertà altrui.

Note Bibliografiche di Riferimento
  1. Legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992.
  2. Costituzione della Repubblica Italiana, Articoli 3 e 22 (Principio di uguaglianza e divieto di privazione della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome per motivi politici).
  3. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 10 dicembre 1948, Art. 15.
  4. Consiglio d'Europa, Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Strasburgo, 1.II.1995.
  5. Camera dei Deputati, Proposta di legge A.C. 1143 e successivi emendamenti (c.d. "Norma anti-maranza" in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza per minori stranieri/neo-maggiorenni), resoconti di Commissione, ottobre 2026.

Commenti